Personale sanitario

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Abstract

Porre in essere pratiche atte a far desistere la minore - vittima di violenza carnale - dal suo intento di abortire, obbligandola ad un incontro con un sacerdote cattolico, dando diffusione delle notizie relative al suo caso presso le principali agenzie di stampa, attirando così su di lei le pressioni dei militanti antiabortisti, viola gli artt. 3, 5 § 1, ed 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il medico che si rifiuta di eseguire una procedura di aborto, esercitando il diritto all'obiezione di coscienza, ha il dovere di inviare la paziente presso un altro professionista competente che possa eseguire la prestazione richiesta.

Keywords

  • Obiezioni di Coscienza
  • Personale Sanitario
  • Polonia
  • Minore Vittima di Violenza Carnale
  • Medico obiettore

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