Confessioni religiose diverse dalla cattolica

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Abstract

In tema di intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 8, terzo comma, Cost., la deliberazione del Consiglio dei Ministri che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. l), della legge n. 400 del 1988, rifiuti l'apertura della trattativa a cagione della non qualificabilità confessionale e religiosa dell'associazione richiedente (nella specie, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) non ha natura di atto politico ed è, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo, poiché l'interesse fatto valere dall'istante riposa sui precetti costituzionali che fondano i diritti di libertà religiosa e negare la sindacabilità del diniego di trattativa equivarrebbe a privare di tutela il soggetto richiedente, aprendo la strada ad una discrezionalità foriera di discriminazioni.

Keywords

  • Libertà di Coscienza e Libertà di Religione
  • Confessioni Religiose Diverse dalla Cattolica
  • Trattative
  • Rifiuto del Governo
  • Natura
  • Atto politico
  • Esclusione
  • Fondamento
  • Conseguenze

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